Art. 100 — Testo unico, art. 100
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[1]Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore, nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, e' punito con un'ammenda da lire cinquanta a trecento.
[2]Se l'omissione e' dolosa, colui che ne e' responsabile e' punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a lire mille, e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva