Art. 101Testo unico, art. 101

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[1]Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste, delle note degli elettori e dei relativi documenti, e' punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da lire cinquanta a mille e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

[2]((Alla stessa pena soggiacciono il sindaco, il segretario comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano o omettono di provvedere all'esecuzione di quanto e' loro imposto dalla presente legge)).

Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art101 · fonte su Normattiva