Art. 102
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[1]((Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio, il voto elettorale o l'astensione, offre, promette, o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilita' ad uno o piu' elettori, o per accordo con essi ad altre persone, e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1.000 anche quando l'utilita' promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennita' pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.
[2]L'elettore, che per dare o negare il voto elettorale ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto danaro o altra utilita', e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1.000)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva