Art. 103 — Testo unico, art. 103
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[1]Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilita' per costringerlo a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la liberta' degli elettori esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, e' punito con la pena della multa fino a L. 500, e nei casi piu' gravi con la detenzione sino a tre mesi.
[2]Alle pressioni nel nome collettivo di classi, di persone, di Associazioni, e' applicato il massimo della pena.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva