Art. 103
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[1]((Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilita' per costringerlo a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare, il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, o con raggiri o artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la liberta' degli elettori esercita pressioni per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, e' punito colla pena della detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a lire 1.000.
[2]Alle pressioni fatte a nome di classi di persone o di associazioni, e' applicato il massimo della pena)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva