Art. 104Testo unico, art. 104

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[1]((I pubblici uffiziali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperino a costringere gli elettori a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli alla astensione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a lire 2.000.

[2]La predetta multa e la detenzione si applicano ai ministri di un culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minaccie spirituali si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione)).

Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art104 · fonte su Normattiva