Art. 106Testo unico, art. 106

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, senza diritto, s'introduce, durante le operazioni elettorali, nel luogo dell'adunanza, e' punito con ammenda estensibile a L. 100, e col doppio di quest'ammenda chi si introduce armato nella sala elettorale, ancorche' sia elettore o membro dell'ufficio.

[2]Con la stessa pena dell'ammenda, estensibile a L. 200, e' punito chi, nella sala dove si fa l'elezione, con sogni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisce.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art106 · fonte su Normattiva