Art. 106 — Testo unico, art. 106
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[1]Chiunque, senza diritto, s'introduce, durante le operazioni elettorali, nel luogo dell'adunanza, e' punito con ammenda estensibile a L. 100, e col doppio di quest'ammenda chi si introduce armato nella sala elettorale, ancorche' sia elettore o membro dell'ufficio.
[2]Con la stessa pena dell'ammenda, estensibile a L. 200, e' punito chi, nella sala dove si fa l'elezione, con sogni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisce.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva