Art. 109 — Testo unico, art. 109
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[1]Qualunque elettore puo' promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile pei reati contemplati negli articoli precedenti.
[2]((L'azione penale per tutti i reati contemplati nella presente legge si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione e' interrotto da qualsiasi atto di procedimento, ma l'effetto interrutivo dell'atto non puo' prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi nel complesso la meta' del termine stabilito per la prescrizione)).
[3]((COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 19 GIUGNO 1913, N. 640)).
[4]((COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 19 GIUGNO 1913, N. 640)).
[5]((Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 157)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva