Art. 109
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[1]Qualunque elettore puo' promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile pei reati contemplati negli articoli precedenti.
[2]L'azione penale si prescrive in sei mesi dalla data del verbale ultimo dell'elezione o dell'ultimo atto del processo.
[3]Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne e' incaricato ha diritto di far citare testimoni.
[4]Ai testimoni delle inchieste ordinate come sopra, sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verita' e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsa testimonianza e l'occultazione della verita' od il rifiuto su materia punibile.
[5]Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni dell'art. 8.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva