Art. 111-bis

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((In ogni caso in cui e' dalla presente legge richiesta l'opera di notaio per attestare l'autenticita' di domande verbali e l'identita' personale di coloro, che vogliono iscriversi, o per autenticare la firma dei richiedenti, spetta al medesimo per ogni atto l'onorario di centesimi 50)).

Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art111bis · fonte su Normattiva