Art. 111-bis
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((In ogni caso in cui e' dalla presente legge richiesta l'opera di notaio per attestare l'autenticita' di domande verbali e l'identita' personale di coloro, che vogliono iscriversi, o per autenticare la firma dei richiedenti, spetta al medesimo per ogni atto l'onorario di centesimi 50)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva