Art. 111 — Testo unico, art. 111
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913. Leggi il testo vigente →
La cognizione dei reati elettorali, di cui agli articoli 96 al 103, 107 e 108, e' devoluta ai tribunali penali.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva