Art. 112
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[1]Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta ed un sindaco.
[2]Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio comunale.
[3]Piu' Comuni di un medesimo circondario possono valersi dell'opera di un solo segretario; piu' Comuni contermini possono, con l'approvazione del prefetto, avere un solo ufficio, un solo archivio, e provvedere consorzialmente ad altri servizi o ad altre spese obbligatorie.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva