Art. 114Testo unico, art. 114

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[1]I Comuni contermini che abbiano una popolazione inferiore a 1500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro riunione, possono per decreto Reale essere riuniti, quando il Consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.

[2]In questi casi i Consigli comunali devono dare le loro deliberazioni, e gli interessati sono sentiti nel modo prescritto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, e puo' farsi luogo alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo, quando cosi' richiedano le circostanze speciali.

[3]Ai comuni murati puo' essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nel presente articolo.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art114 · fonte su Normattiva