Art. 115

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[1]Le borgate o frazioni di Comune possono chiedere, per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere, in seguito al voto favorevole del Consiglio provinciale, un decreto Reale che le costituisca in Comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali siano naturalmente separate dal Comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

[2]Eguale facolta' e' concessa al Capoluogo stesso d'un Comune che si trovi nelle condizioni suindicate, e quando le frazioni sue per circostanze locali siano naturalmente separate da esso ed abbiano le condizioni per essere costituite in Comune distinto.

[3]Per decreto Reale puo' una borgata o frazione essere segregata da un Comune ed essere aggregata ad un altro contermine, quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori residenti nella borgata o frazione, e concorra il voto favorevole, tanto del Comune cui intende aggregarsi, quanto del Consiglio provinciale, che sentira' previamente il parere del Consiglio del comune, a cui la borgata o frazione appartiene.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art115 · fonte su Normattiva