Art. 116 — Testo unico, art. 116
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[1]Forma stando l'unita' dei Comuni, le disposizioni speciali dianzi accennate relativamente alla separazione dei patrimoni e delle spese possono essere applicate alle frazioni che abbiano piu' di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento che e' dato per decreto Reale in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione. Questa domanda e' notificata al Consiglio comunale, che ha diritto di farvi le sue opposizioni od osservazioni.
[2]Il prefetto trasmette al Governo del Re le domande della frazione, unitamente alle opposizioni e osservazioni del Consiglio comunale.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva