Art. 119
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[1]Il Consiglio comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria. L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio.
[2]L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.
[3]Puo' riunirsi straordinariamente per determinazione del sindaco, ferme le esposizioni dell'art. 135, o per deliberazione della Giunta municipale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.
[4]La riunione del consiglio deve aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda, salvo casi d'urgenza.
[5]In tutti i casi, il sindaco deve partecipare al prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.
[6]E' in facolta' del prefetto d'ordinare, d'ufficio, adunanze dei Consigli comunali per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva