Art. 119

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[1]Il Consiglio comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria. L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio.

[2]L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

[3]Puo' riunirsi straordinariamente per determinazione del sindaco, ferme le esposizioni dell'art. 135, o per deliberazione della Giunta municipale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

[4]La riunione del consiglio deve aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda, salvo casi d'urgenza.

[5]In tutti i casi, il sindaco deve partecipare al prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.

[6]E' in facolta' del prefetto d'ordinare, d'ufficio, adunanze dei Consigli comunali per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art119 · fonte su Normattiva