Art. 12
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[1]Per estere elettore e' richiesto il concorso delle seguenti condizioni:
[2]1° di aver compiuto il 21° anno di eta';
[3]2° di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel Regno;
[4]3° di saper leggere e scrivere;
[5]4° di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per lo esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalita'.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva