Art. 122

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[1]I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la meta' del numero dei consiglieri assegnati al Comune; pero' alla seconda convocazione, che avra' luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purche', intervengano almeno quattro membri.

[2]Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art122 · fonte su Normattiva