Art. 122
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la meta' del numero dei consiglieri assegnati al Comune; pero' alla seconda convocazione, che avra' luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purche', intervengano almeno quattro membri.
[2]Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva