Art. 123
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[1]Tutte le deliberazioni sono sempre pubblicate per copia all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato, successivo alla loro data.
[2]Ciascun contribuente nel Comune puo' aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti stabiliti dalla tariffa annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva