Art. 124 — Testo unico, art. 124
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[1]Il Consiglio comunale nella sessione di primavera esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione.
[2]Nella sessione di autunno:
[3]elegge, a termini dell'art. 130, i membri della Giunta municipale da rinnovarsi per compiuto periodo quando non vi abbia provveduto in una precedente seduta straordinaria;
[4]delibera il bilancio attivo e passivo del Comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;
[5]nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla Giunta municipale;
[6]nomina i commissari per la revisione delle liste elettorali, a termini del. art. 31.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva