Art. 124Testo unico, art. 124

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[1]Il Consiglio comunale nella sessione di primavera esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione.

[2]Nella sessione di autunno:

[3]((...));

[4]delibera il bilancio attivo e passivo del Comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;

[5]nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla Giunta municipale;

[6]nomina i commissari per la revisione delle liste elettorali, a termini del. art. 31.

Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art124 · fonte su Normattiva