Art. 125 — Testo unico, art. 125
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[1]Tanto il sindaco, quanto gli altri membri della Giunta di cui si discute il conto, hanno diritto di assistere alla discussione, ancorche' scaduti dall'ufficio, ma devono ritirarsi al tempo della votazione.
[2]Niuno di essi, trovandosi in ufficio, puo' presiedere il consiglio durante questa discussione. Il Consiglio elegge un presidente temporaneo.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva