Art. 126
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[1]Nell'una e nell'altra sessione il Consiglio comunale, in conformita' delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:
[2]1° agli uffizi, agli stipendi, alle indennita' ed ai salari;
[3]2° alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle maestre, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri dove sono istituiti, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore;
[4]3° agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e doni, salva l'autorizzazione del prefetto a senso della legge 21 giugno 1896, n. 218;
[5]4° alle alienazioni, alle cessioni di crediti, ai contratti portanti ipoteca, servitu' e costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprieta' e di servitu';
[6]5° alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, alla creazione di prestiti, alla natura degli investimenti fruttiferi, alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;
[7]6° ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al Comune, come pure ai regolamenti di igiene, edilita' e polizia locale, attribuiti dalla legge ai Comuni; 7° alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;
[8]8° alle costruzioni ed al traslocamento dei cimiteri;
[9]9° al concorso del Comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termine di legge;
[10]10° alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio;
[11]11° ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nell'interesse del Comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione;
[12]12° alla istituzione ed ai cambiamenti delle fiere e mercati, salvo i ricorsi e le opposizioni, anche in merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ai termini dell'art. 1, n. 11 della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).
[13]E in generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono propri dell'Amministrazione comunale e che non sono attribuiti alla Giunta od al sindaco.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva