Art. 127 — Testo unico, art. 127, e leggi 17 agosto 1907, n. 638 e 639, testo unico
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[1]Sono sottoposte al Consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro delle generalita' degli abitanti del Comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carita' e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.
[2]Gli stessi stabilimenti di carita' e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio comunale, il quale puo' sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti.
[3]Contro le deliberazioni dei Consigli comunali, relative agli oggetti indicati nei due comma precedenti, e' aperto il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, a termini dell'art. 1, n. 1, della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).
[4]Quando gli interessi concernenti le proprieta' od attivita' patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del Comune o di altre frazioni del medesimo, il prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprieta' od attivita', od i parrocchiani per la nomina di tre commissari, i quali provvedano all'Amministrazione dell'oggetto in controversia con le facolta' spettanti al Consiglio comunale.
[5]Contro le decisioni del prefetto e' aperto il ricorso, anche in merito alla 5ª sezione del Consiglio di Stato, a' termini dall'art. 23, n. 9, della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).
[6]E' inteso il voto del Consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva