Art. 128 — Testo unico, art. 128, e legge 17 agosto 1907, n. 639, testo unico
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Sono soggetti all'esame del Consiglio i bilanci ed i conti delle Amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni, quando esse ricevono sussidi dal Comune.
[2]Sulle questioni che sorgano in conseguenza di questo esame e' aperto il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, a' termini dell'articolo 1, n. 1, della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico).
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva