Art. 129Testo unico, art. 129

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Ciascun contribuente puo', a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al Comune o ad una frazione del Comune.

[2]La Giunta, prima di concedere l'autorizzazione, sente il Consiglio comunale, e quando la concede, il magistrato ordina al Comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione.

[3]Quando una frazione di Comune avesse da far valere una azione contro il Comune o contro altra frazione del Comune, la Giunta provinciale amministrativa, sull'istanza almeno di un decimo degli elettori spettanti a quella frazione, puo' nominare una Commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare la frazione stessa.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art129 · fonte su Normattiva