Art. 13
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[1]((Sono elettori coloro che trovansi inscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi inscritti in virtu' degli articoli 2, 3, 4 e 24, terz'ultimo comma, del testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666.
[2]Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel comune dove hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile.
[3]Quando costoro abbiano almeno da sei mesi trasferito la loro residenza in un altro comune e siano stati iscritti nel registro della popolazione stabile di esso dovranno, a loro domanda o, in mancanza di questa, di ufficio essere radiati dalle liste elettorali e dal registro della popolazione stabile del comune ove avevano la residenza ed essere iscritti in quelli del nuovo comune.
[4]La domanda per la nuova iscrizione dev'essere presentata nel termine stabilito dall'articolo 28.
[5]Alla domanda deve essere unito un certificato del sindaco del comune della precedente residenza, che attesti che il richiedente non sia compreso o sia stato cancellato dalle liste del comune medesimo.
[6]Quando la cancellazione o l'iscrizione siano avvenute d'ufficio, il sindaco del comune in cui esse hanno avuto luogo dove darne avviso al sindaco del comune in cui debbano operarsi la corrispondente iscrizione o cancellazione dalle liste)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva