Art. 130 — Testo unico, art. 130, e art. 3 legge 11 febbraio 1904, n. 35
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[1]Il Consiglio comunale elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti gli assessori che debbono comporre la Giunta municipale. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.
[2]La giunta municipale si rinnova per intiero ogni quadriennio.
[3]Gli assessori che escono d'ufficio al termine del quadriennio sono sempre rieleggibili.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva