Art. 131
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[1]La Giunta municipale si compone, oltre il sindaco:
[2]di dieci assessori e quattro supplenti nei Comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;
[3]di otto assessori e quattro supplenti nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;
[4]di sei nei Comuni che hanno piu' di 30,000 abitanti;
[5]di quattro in quelli che ne hanno piu' di 3000;
[6]di due negli altri.
[7]In tutti questi casi il numero dei supplenti e' di due.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva