Art. 134 — Testo unico, art. 134
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[1]La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.
[2]Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la meta' dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva