Art. 135

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[1]Appartiene alla Giunta:

[2]1° di fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio;

[3]2° di nominare e licenziare, sulla proposta del sindaco, i servienti Comune;

[4]3° di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziate in bilancie per le spese impreviste ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria;

[5]4° di conchiudere le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatori per legge, o deliberati in massima dal Consiglio;

[6]5° di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali, si' generali che speciali;

[7]6° di formare il progetto del bilancio;

[8]7° di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

[9]8° di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;

[10]9° di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

[11]10°di dichiarare i prezzi delle prestazioni di opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;

[12]11° di promuovere le azioni possessorie.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art135 · fonte su Normattiva