Art. 135
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[1]Appartiene alla Giunta:
[2]1° di fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio;
[3]2° di nominare e licenziare, sulla proposta del sindaco, i servienti Comune;
[4]3° di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziate in bilancie per le spese impreviste ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria;
[5]4° di conchiudere le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatori per legge, o deliberati in massima dal Consiglio;
[6]5° di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali, si' generali che speciali;
[7]6° di formare il progetto del bilancio;
[8]7° di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;
[9]8° di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;
[10]9° di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;
[11]10°di dichiarare i prezzi delle prestazioni di opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;
[12]11° di promuovere le azioni possessorie.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva