Art. 14
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[1]Sono elettori, quando abbiano le condizioni richieste ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 12 coloro che provino di pagare annualmente nel comune una contribuzione diretta di qualunque natura, ovvero che paghino L. 5 per tasse comunali di famiglia o fuocatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite.
[2]Sono parimenti elettori:
[3]1° coloro che tengono a mezzadria o in affitto di qualunque specie beni stabili colpiti da una imposta diretta. di qualsiasi natura non minore di lire 15;
[4]2° coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non minore:
[5]nei comuni che hanno meno di 1,000 abitanti, di L. 20;
[6]in quelli da 1,000 a 2,500 abitanti, di L. 50;
[7]in quelli da 2,500 a 10,000 abitanti, di L. 100;
[8]in quelli da 10,000 a 50,000 abitanti, di lire 130;
[9]in quelli da 50,000 a 150,000 abitanti, di L. 160;
[10]in quelli superiori a 150,000 abitanti, di L. 200.
[11]I contribuenti di cui al presente articolo debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesi.
[12]La contribuzione proveniente da tasse comunali dev'essere giustificata con la prova del reale pagamento delle tasse per l'anno precedente.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva