Art. 149 — Testo unico, art. 149
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[1]Il sindaco, quale Capo dell'Amministrazione comunale:
[2]1° spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio e lo presiede;
[3]2° convoca e presiede la Giunta municipale; distribuisce gli affari, su cui la giunta deve deliberare, tra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegati;
[4]3° propone le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;
[5]4° eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto ad altri oggetti, e quelle della Giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del Comune;
[6]5° stipula i contratti deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta;
[7]6° provvede alla osservanza dei regolamenti;
[8]7° attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;
[9]8° rilascia attestati di notorieta' pubblica, stati di famiglia, certificati di poverta'; compie gli altri atti consimili attribuiti all'Amministrazione comunale e non riservati esclusivamente alla Giunta;
[10]9° rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatori dei diritti del Comune;
[11]10° sovrintende a tutti gli uffici ed istituti comunali;
[12]11° puo' sospendere tutti gli impiegati e salariati del Comune, riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;
[13]12° assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del Comune.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva