Art. 149Testo unico, art. 149

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[1]Il sindaco, quale Capo dell'Amministrazione comunale:

[2]1° spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio e lo presiede;

[3]2° convoca e presiede la Giunta municipale; distribuisce gli affari, su cui la giunta deve deliberare, tra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegati;

[4]3° propone le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

[5]4° eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto ad altri oggetti, e quelle della Giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del Comune;

[6]5° stipula i contratti deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta;

[7]6° provvede alla osservanza dei regolamenti;

[8]7° attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;

[9]8° rilascia attestati di notorieta' pubblica, stati di famiglia, certificati di poverta'; compie gli altri atti consimili attribuiti all'Amministrazione comunale e non riservati esclusivamente alla Giunta;

[10]9° rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatori dei diritti del Comune;

[11]10° sovrintende a tutti gli uffici ed istituti comunali;

[12]11° puo' sospendere tutti gli impiegati e salariati del Comune, riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;

[13]12° assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del Comune.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art149 · fonte su Normattiva