Art. 150
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[1]Quale ufficiale del Governo e' incaricato sotto la direzione delle autorita' superiori:
[2]1° della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governativi;
[3]2° di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi; 3° di provvedere agli atti che nell'interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtu' delle leggi e dei regolamenti;
[4]4° di invigilare a tutto cio' che possa interessare l'ordine pubblico;
[5]5° di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;
[6]6° d'informare le autorita' superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;
[7]7° ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.
[8]I consiglieri comunali che surrogano il sindaco sono essi pure riguardati quali ufficiali del Governo.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva