Art. 151 — Testo unico, art. 151, e legge 17 agosto 1907, n. 639 testo unico
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[1]Appartiene pure al sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica sulle materie di cui al n. 9 dell'art. 211, nonche' di igiene pubblica, e di far eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.
[2]La nota di queste spese e' resa esecutoria dal prefetto, sentito l'interessato, ed e' rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.
[3]Contro questi provvedimenti del sindaco e del prefetto e' ammesso il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ai termini dell'art. 1, n. 4, della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva