Art. 154
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I Comuni superiori a 60,000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, possono deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso compete al sindaco la facolta' di delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo, a senso degli articoli 150, 151 e 153, e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre con l'approvazione del prefetto.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva