Art. 155Testo unico, art. 155

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Nelle borgate o frazioni che hanno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 113 e 116, risiede un delegato del sindaco, da lui nominato ed approvato dal prefetto. Esso e' scelto tra i consiglieri o, in difetto, tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Esercita le funzioni di ufficiale del Governo, a termine degli articoli 150, 151 e 153. Fa osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Nella sessione di primavera fa relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto e' trasmesso al prefetto per gli effetti degli articoli 206, 207 e 208.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art155 · fonte su Normattiva