Art. 16 — Testo unico, art. 16
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[1]L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiata alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo, se non e' intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'iscrizione nelle liste.
[2]((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 GIUGNO 1913, N. 640)).
Testo vigente dal 2 agosto 1913 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva