Art. 16 — Testo unico, art. 16
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[1]L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiata alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo, se non e' intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'iscrizione nelle liste.
[2]Per gli effetti di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 14 si richiede la data certa, che risulti da atti e contratti anteriori all'anno civile durante il quale la Commissione comunale forma o rivede le liste elettorali.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva