Art. 16Testo unico, art. 16

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913. Leggi il testo vigente →

[1]L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiata alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo, se non e' intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'iscrizione nelle liste.

[2]Per gli effetti di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 14 si richiede la data certa, che risulti da atti e contratti anteriori all'anno civile durante il quale la Commissione comunale forma o rivede le liste elettorali.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 2 agosto 1913 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art16 · fonte su Normattiva