Art. 160
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[1](Art. 3 legge 7 maggio 1902, n. 144).
[2]La nomina del segretario deve, a pena di nullita', essere deliberata dal Consiglio comunale con l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. Essa acquista carattere di stabilita' dopo un quadriennio di esperimento in un medesimo Comune o consorzio di Comuni.
[3]La nomina del segretario, nei comuni riuniti in consorzio, deve essere, a pena di nullita', deliberata dall'assemblea consorziale eletta nel seno dei rispettivi Consigli comunali in ragione di un rappresentante per ogni cinque consiglieri assegnati al Comune, e con l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva