Art. 162
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[2]Contro le deliberazioni di licenziamento di cui all'alinea 4° dell'articolo precedente e' ammesso ricorso, in via contenziosa, alla Giunta provinciale amministrativa, e dalla decisione di questa alla 5ª sezione del Consiglio di Stato, che pronunzia anche in merito.
[3]Finche' non siasi avuta una decisione definitiva sul ricorso in via contenziosa, o non siano decorsi i termini per proporlo non puo' essere nominato un nuovo segretario che in via provvisoria.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva