Art. 162

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[1](Art. 5 legge 7 maggio 1902, n. 144 e art. 23, n. 21, legge 17 agosto 1907, n. 638, testo unico).

[2]Contro le deliberazioni di licenziamento di cui all'alinea 4° dell'articolo precedente e' ammesso ricorso, in via contenziosa, alla Giunta provinciale amministrativa, e dalla decisione di questa alla 5ª sezione del Consiglio di Stato, che pronunzia anche in merito.

[3]Finche' non siasi avuta una decisione definitiva sul ricorso in via contenziosa, o non siano decorsi i termini per proporlo non puo' essere nominato un nuovo segretario che in via provvisoria.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art162 · fonte su Normattiva