Art. 164
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[1](Art. 7 legge 7 maggio 1902, n. 144).
[2]Il segretario comunale licenziato durante l'esperimento, e poscia riassunto in ufficio, con e senza interruzione, presso un medesimo Comune o Consorzio di comuni, congiunge al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva