Art. 166
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[1](Art. 9 legge 7 maggio 1902, n. 144, e legge 17 agosto 1907, n. 639, testo unico).
[2]Uno speciale regolamento municipale, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, provvede intorno allo stato degli impiegati comunali, determinando specialmente:
- a)il numero, la qualita', lo stipendio di ciascun impiegato e il salario di ciascun inserviente in apposita pianta organica;
- b)le attribuzioni ed i doveri propri di ogni impiegato e salariato ed i relativi orari;
- c)le disposizioni riflettenti le debite garanzie di stabilita' nell'ufficio per ciascun impiegato, le licenze, i congedi, le aspettative per motivi di salute e le dimissioni;
- d)le punizioni disciplinari, in armonia con le disposizioni della presente legge e della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).
[3]Ogni modificazione al regolamento deve riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva