Art. 167
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[1](Art. 10 legge 7 maggio 1902, n. 144).
[2]E' fissato un minimo di stipendio di L. 960 annue pei segretari dei Comuni o dei Consorzi di comuni, i quali abbiano una popolazione superiore a mille abitanti.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva