Art. 168
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[1](Art. 11 legge 7 maggio 1902, n. 144).
[2]Gli stipendi dei segretari, impiegati e salariati comunali sono pagati a rate mensili, ove non sia altrimenti stabilito dai rispettivi capitolati.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva