Art. 169
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[1](Art. 12, legge 7 maggio 1902, n. 144).
[2]Quando il pagamento non segua esattamente alla scadenza, gli interessati possono rivolgersi al prefetto, il quale, ove ne sia il caso, provoca i provvedimenti d'ufficio, ai sensi dell'art. 214. Verificandosi in corso d'anno un secondo ritardo, la Giunta provinciale amministrativa, udito il Comune, il quale deve dare le sue risposte entro il termine di giorni otto, puo' deliberare che anche le rate ulteriori, scadenti nel periodo annuale, sieno pagate direttamente dall'esattore.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva