Art. 170
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[1](Art. 13 legge 7 maggio 1902, n. 144).
[2]L'esattore delle imposte dirette, sia o non sia anche tesoriere comunale, ha obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza dei fondi di Cassa, gli ordini di pagamento emessi dai Comuni e dai prefetti in favore degli impiegati e salariati addetti ai servizi municipali, col diritto di percepire a carico del Comune l'interesse legale dalla data del pagamento, e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva