Art. 171
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[1](Art. 14 legge 7 maggio 1902, n. 144).
[2]L'esattore o esattore-tesoriere che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento, e' soggetto alle sanzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti sulla riscossione delle imposte dirette.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva