Art. 171

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[1](Art. 14 legge 7 maggio 1902, n. 144).

[2]L'esattore o esattore-tesoriere che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento, e' soggetto alle sanzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti sulla riscossione delle imposte dirette.

Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-21;269~art171 · fonte su Normattiva