Art. 172
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[1](Art. 15, comma 2°, legge 7 maggio 1902, n. 144).
[2]I segretari comunali possono rogare i contratti, nell'esclusivo interesse del Comune, indicati nell'art. 183.
[3]Le tasse e gli emolumenti che i Comuni sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti, sono devoluti per meta' alle amministrazioni comunali, e per l'altra meta' ai lori segretari, salvi e rispettati gli speciali capitolati in corso alla pubblicazione della legge 7 maggio 1902, n. 144. La liquidazione degli emolumenti e delle tasse deve essere verificata ed approvata, volta per volta, dalla Giunta comunale.
Testo vigente dal 4 luglio 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva